Il ponte termico
Con la nuova normativa sul risparmio energetico, in caso di intervento di riqualificazione energetica, la verifica delle trasmittanze dovrà essere eseguite rispettando i limiti previsti dalle tabelle 12, 13, 14, 15 e 16 allegato B del D.D.U.O. 6480/2015. In particolare i valori di trasmittanza si considerano comprensivi dei ponti termici. Si precisa che con la nuova normativa:
sono aboliti i coefficienti di maggiorazione delle dispersioni per i ponti termici
L’incidenza dei ponti termici deve essere determinata puntualmente tramite calcolo numerico o attraverso atlanti parametrici dei ponti termici.