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Il ponte termico

Con la nuova normativa sul risparmio energetico, in caso di intervento di riqualificazione energetica, la verifica delle trasmittanze dovrà essere eseguite rispettando i limiti previsti dalle tabelle 12, 13, 14, 15 e 16 allegato B del D.D.U.O. 6480/2015.  In particolare i valori di trasmittanza si considerano comprensivi dei ponti termici. Si precisa che con la nuova normativa:

sono aboliti i coefficienti di maggiorazione delle dispersioni per i ponti termici

L’incidenza dei ponti termici deve essere determinata puntualmente tramite calcolo numerico o attraverso atlanti parametrici dei ponti termici.

 

 

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